In Italia, lo screenshot è considerato una prova legale nei processi civili e penali, anche senza autenticazione. Tuttavia, lo screenshot da solo non può garantire la data in cui è stato commesso un illecito.
Anche la Suprema Corte di Cassazione Sez. 1, con la Sentenza n. 2607 del 29/01/2024 (Rv. 669910-01) ha recentemente asserito che in tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dalla banca dati della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all’art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l’art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 lett. P, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 Massime precedenti Vedi: N. 17810 del 2020 Rv. 658689-01, N. 17526 del 2016 Rv. 641181-01