L’esperienza di successo.
Recentemente è stato possibile approfondire le caratteristiche delle due azioni in parola, dovendo curare gli interessi di un cliente che ha poi ottenuto giustizia davanti al Tribunale di Prato.
Considerato l’interesse della questione si riporta di seguito uno stralcio della Sentenza del Tribunale adito.
La Sentenza del Tribunale di Prato
L’azione di regolamento dei confini ha ad oggetto l’accertamento dell’effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione, a differenza di quanto avviene per l’azione di rivendica, i rispettivi titoli di acquisto od il diritto di proprietà: ed in effetti la contestazione non verte sui titoli di proprietà dei contendenti, bensì sull’estensione dei rispettivi fondi, fra cui è incerta la linea di confine.
La difficoltà di distinguere la domanda di rivendica dall’actio finium regundorum emerge non appena si consideri che anche la porzione controversa tra i due confinanti è in realtà anch’essa identificabile come “fondo” e che entrambe le parti hanno interesse a vederne dichiarata la proprietà in proprio favore.
Dunque, vi è un’evidente (ancorché parziale) identità di scopo tra rivendicazione e regolamento, perché in entrambi i casi si tratta di accertare la proprietà di un bene in via definitiva e, se del caso, ottenere la restituzione di quanto illegittimamente posseduto dal convenuto.
Secondo la soluzione prevalente, se sorge un conflitto di titoli, l’azione deve essere qualificata come rivendica, se, invece, sorge un conflitto di fondi si tratta di un’actio finium. In altri termini, se tra le parti sorge contestazione circa la validità del titolo di proprietà del fondo confinante, allora l’azione è una rivendica; se invece si tratta semplicemente di determinare l’estensione di due proprietà di cui non si pone in discussione la validità dei rispettivi titoli d’acquisto, ma soltanto la loro interpretazione, allora l’azione corrisponde allo schema del regolamento di confini
Il precedente della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 13/10/2020, n. 22095, rv. 659399-01)
Mentre l’azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo – anche non negoziale – diverso da quello su cui l’attore fonda la sua istanza, nell’azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall’attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l’effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all’eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini.