La compensazione con crediti e debiti verso la banca.

a compensazione con crediti e debiti verso la banca.

La compensazione tra i saldi di conti correnti diversi è un meccanismo previsto dalla legge. Ecco cosa devi sapere:

  1. Condizioni per la compensazione:
    La legge stabilisce che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, anche in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario1.
    Entrambi i conti devono essere aperti e non bloccati o chiusi.
    I relativi saldi devono essere esigibili (cioè dovuti e non soggetti a controversie).
  2. Patto contrario:
    Se il correntista e la banca hanno stipulato un patto contrario che vieta la compensazione, questa non può avvenire.
    Il patto può essere stabilito sia all’apertura dei conti sia in un momento successivo.

In sintesi, la compensazione tra conti correnti diversi è possibile, ma le condizioni devono essere rispettate e non deve esserci un patto contrario. La banca può automaticamente estinguere il proprio credito con un controcredito del cliente, senza richiedere l’autorizzazione del correntista o una pronuncia del giudice.
La questione è stata ribadita anche recentemente dalla Corte di Cassazione che con l’ Ordinanza n. 34424 del 11/12/2023 della Sex. 1 ha statuito che:
“Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell’art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili.
(Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale, che aveva rigettato la domanda di accertamento della legittimità della compensazione attuata da un istituto bancario, tra il debito da restituzione al fallimento del saldo attivo di conto corrente ed il credito vantato dalla banca verso la fallita, sull’erroneo assunto che quest’ultimo dovesse essere accertato esclusivamente nelle forme previste per la verifica dello stato passivo). Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 512 del 2016 Rv. 638260 – 01”

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