Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è una procedura straordinaria finalizzata alla tutela della salute mentale del paziente. Può essere legittimamente disposto solo dopo aver esaurito ogni iniziativa concretamente possibile, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente. Il TSO può essere imposto quando il malato costituisce una minaccia per sé stesso o per gli altri. In Italia, nessuno può essere obbligato a curarsi o a ricoverarsi presso una clinica o struttura ospedaliera, ma la legge prevede alcune situazioni in cui il malato deve necessariamente essere sottoposto a cure mediche.
Ecco alcuni punti chiave riguardanti il TSO:
- Casi di Applicazione: Il TSO riguarda principalmente malattie psichiatriche. Quando una persona malata rappresenta una minaccia per la propria o l’altrui incolumità, l’ordinamento risponde con il ricovero forzato presso appositi reparti.
- Procedura: Il TSO è disposto dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria, del Comune di residenza del malato o del Comune in cui si trova. Il Sindaco emette un’ordinanza motivata basata su tre presupposti:
La persona si trova in uno stato che richiede urgenti interventi medici.
Le cure proposte vengono rifiutate.
Non è possibile adottare misure di diverso tipo. - Certificati Medici: I certificati medici che comprovano lo stato di salute del malato possono provenire da medici non necessariamente psichiatri. Ciò significa che il TSO può essere disposto anche sulla base di una diagnosi del medico di famiglia, successivamente confermata da un altro medico dell’ASL.
- Durata: Il Sindaco ha 48 ore per ordinare il TSO e far accompagnare la persona dai vigili e dai sanitari presso un reparto psichiatrico di diagnosi e cura. Se il malato rifiuta il ricovero, potrà essere trasportato nel luogo di cura anche con la forza.
- Diritti del Paziente: Nonostante la procedura costituisca una deroga alla libertà personale, il malato ha diritto a essere informato e a esprimere le proprie opinioni.
Con la recentissima ordinanza della Sezione Prima civile, n. 4209 del 15 febbraio 2024, la Corte di Cassazione in tema di opposizione alla Convalida di un trattamento sanitario obbligatorio – dopo aver ricordato che il procedimento previsto al riguardo dall’ordinamento italiano è stato oggetto di critiche da parte del Comitato per la prevenzione della tortura istituito in seno al Consiglio d’Europa – ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente il possibile vulnus ai diritti di difesa dell’interessato e la compatibilità costituzionale di detto procedimento, nella parte in cui consente di pervenire alla convalida della misura coercitiva, da parte del Giudice tutelare, senza alcuna partecipazione dell’interessato, non essendo prevista la notifica del provvedimento all’interessato prima della decisione del Giudice, né la nomina di un curatore speciale, così determinando un possibile contrasto con gli artt. 13 e 32 Cost