L’USUCAPIONE

L’esperienza di successo.

Recentemente è stato possibile approfondire l’istituto in esame ottenendo giustizia per il cliente. Considerato l’interesse per il tema si riporta di seguito un estratto della Sentenza del Tribunale di Prato.

La Sentenza del Tribunale di Prato

Come noto, l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento in virtù del possesso non vizioso e continuato per un determinato periodo di tempo.

Fondamento dell’usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell’esercizio continuo e ininterrotto, pacifico e pubblico, di un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento delle facoltà proprie del diritto reale corrispondente, in modo da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sul bene, in contrapposizione all’inerzia del titolare del diritto.

Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, pertanto, sia del corpus possessionis, sia dell’animus possidendi (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14092 del 11/06/2010, Rv. 613396 – 01).

Quanto al primo dei due elementi, è necessaria la dimostrazione dell’esercizio del possesso corrispondente al contenuto del diritto affermato per il periodo richiesto a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso. Quest’ultimo deve essere continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità.

Per quel che riguarda l’animus, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L’animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all’esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell’intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (cfr. Cass. civ. Sez. II, 13/12/2001, n. 15755).

Al riguardo, si è osservato che: “Si presume possessore del bene colui che esercita il potere di fatto su di esso perchè l'”animus possidendi” è normalmente insito nell’esercizio di tale potere, che lo rende manifesto, e pertanto spetta a chi contesta tale possesso provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione, quali la locazione o il comodato” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 05/07/1999, n. 6944). Tutto ciò, fermo restando che, come evidenziato da Cass., n. 21015/2016, “l’animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell’intenzione di comportarsi come tale esercitando le corrispondenti facoltà”.

Per quel che riguarda il tempo occorrente per il perfezionamento dell’usucapione acquisitiva, con riferimento agli immobili, tra cui rientrano i beni oggetto di causa, l’art. 1158 c.c. fissa in vent’anni il tempo necessario per il maturare dell’usucapione.

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